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Comunicazione di inizio lavori per opere temporanee e contingenti (CIL)

Descrizione

Gli interventi che possono eseguiti senza nessun titolo abilitativo sono individuati dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, tra i quali sono previste le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee.

L'inizio dei lavori deve essere comunicato dall'interessato all'Amministrazione senza dover attendere il rilascio di un titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1, let. e-bis).

Le opere temporanee dovranno iniziare nel giorno indicato all'interno della modulistica e dovranno essere rimosse quando non sono più necessarie, e comunque entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dei lavori, comprensivi dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1, let. e-bis)

Approfondimenti

Congiuntamente alla presentazione della pratica l'interessato può chiedere allo sportello unico di acquisire tutte le autorizzazioni preliminari necessarie all'intervento edilizio (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis). 

In questo caso è possibile dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis).

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